L’abbaiare dei cani: il confine tra l’intolleranza e la molestia

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Non risponderò a tutte le osservazioni del lettore Claudio Scannabissi (articolo Scannabissi) poiché occorrerebbe entrare nel merito.

Ma cercherò di fare luce per esplorare i profili socio-culturali dell’innegabile fenomeno dell’aumento degli animali da affezione in famiglia ed alla corrispondente diminuzione della natalità nel nostro paese. Mi limito pertanto a rispondere ai legittimi quanto spiritosi quesiti giuridici del lettore: “Che dire dell’abbaiare dei cani?” “Che diritti abbiamo noi vittime delle bestie altrui?”

Che l'abbaiare dei cani sia spesso al centro delle dispute tra condomini è un dato di fatto, ma non bisogna dimenticare una cosa: abbaiare è un “diritto” dell’animale che molto spesso è riconducibile alla condotta dei proprietari, né più né meno come la mancata raccolta delle defezioni. E dunque e sempre è la inciviltà dell’uomo, quale cattivo educatore del proprio animale, che assume rilevanza per il nostro ordinamento; sono gli “esseri umani portatori di bestie” che debbono fare in modo che i rumori non superino le soglie della normale tollerabilità.

Cosa accade dunque se non si corre ai ripari e l'abbaio disturba la quiete e il riposo delle persone? Ebbene il cittadino “vittima della bestia altrui” trova tutela sia in sede civile che in sede penale. L’art. 844 del codice civile vieta le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità, mentre l'articolo 659 del codice penale sanziona il disturbo della quiete pubblica.

Nel condominio gli orari in cui è possibile concedere qualche rumore anche molesto solitamente sono quelli che vanno dalle ore 08.00 alle 13.00 e dalle 16.00 alle 20.00, l’orario è comunque indicativo e potrebbe variare da condominio a condominio (informazioni che sono comunque reperibili contattando l’amministratore). Pertanto se l’abbaiare del cane avviene nel lasso di tempo dedicato al riposo si configura una immissione rumorosa tutelata giuridicamente dalle norme sopra richiamate. Naturalmente non deve trattarsi di eventi episodici od occasionali, come ad esempio il cane che abbaia poiché ha visto un estraneo.

Mentre per la responsabilità civile la tollerabilità dell'immissione va valutata con riferimento al caso concreto e non in termini generali, per la responsabilità penale l'art. 659 richiede che la condotta posta in essere sia idonea a recare disturbo ad un numero indeterminato di persone, non pertanto del singolo. L’immissione rumorosa per il codice penale deve avere attitudine a propagarsi ed a costituire quindi un disturbo per una potenziale pluralità di persone, ancorché non tutte siano state poi disturbate. La motivazione della norma penale è data dal fatto che l’interesse tutelato è quello della tranquillità pubblica, pertanto la percezione di una situazione di disturbo da parte del singolo può trovare tutela esclusivamente in sede civile.

E così caro lettore, sperando di avere risposto alla sua domanda, posso confermarle che l’uggiolio continuo ed ossessivo dell’animaletto può conferirle il diritto a chiedere il risarcimento dei danni e persino a denunciare penalmente il padrone, ma solo nei limiti sopra indicati, diversamente dovrà tollerare le bestiole non diversamente da come si tollera il cinguettio degli uccelli!

Maria Claudia Pàntano

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