Bisogna creare, non copiare! La tutela del diritto d’autore

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Ogni opera nasce da un’idea e dalla creatività di un autore: in qualsiasi opera musicale, letteraria, teatrale, cinematografica e delle arti visive è racchiuso il suo impegno che merita di trovare una tutela effettiva.

Il contenuto del diritto d’autore si articola nel riconoscimento di un diritto morale e un diritto patrimoniale in capo all’autore, disciplinati entrambi dalla Legge n. 633/1941 e successive modifiche ed integrazioni. Il diritto morale dell’autore, inalienabile e intrasmissibile, consente di rivendicare la paternità dell’opera e di opporsi a qualsiasi deformazione o modificazione dell’opera stessa. Tale diritto, inoltre, prevede la facoltà di non pubblicare l’opera, di ritirarla dal commercio e di non rivelare l’identità dell’autore al momento della pubblicazione. Il diritto patrimoniale d’autore, invece, consiste nella facoltà di sfruttamento economico dell’opera protetta e, diversamente dal primo, può formare oggetto di trasferimento per mezzo di contratto di licenza o cessione.

La titolarità di quest’ultimi diritti crea per l’autore una chance di guadagno e costituisce un incentivo economico alla creazione e diffusione delle opere dell’ingegno, fondamentale per favorire la diffusione della cultura. Risulta opportuno sottolineare che un’opera dell’ingegno, al fine di formare oggetto di tutela, deve possedere carattere creativo e originale: un’opera può essere considerata originale laddove essa non costituisca una semplice copia di creazione preesistente. Per godere di tutela, inoltre, è fondamentale che l’opera non rimanga al livello del mero pensiero ma si manifesti in una forma percepibile. In realtà, poiché non sempre risulta agevole comprendere quando effettivamente il diritto d’autore sia stato leso, la Legge n. 633/1941, modificata dalla legge n. 248/00, ha introdotto alcune ipotesi al fine di combattere la pirateria e la contraffazione realizzata anche mediante il frequente utilizzo di Internet. Nello specifico, qualsiasi forma di testo scritto, anche breve, rientra nella disciplina del diritto d’autore e non può essere riprodotta, né è possibile appropriarsi della sua paternità.

L’unica eccezione prevista dalla legge è riferita alla riproduzione di brani o parti di opere letterarie a scopo di studio, discussione o insegnamento, purché siano riportati l’autore e la fonte di provenienza. Da sempre un tema di grande interesse è la legittimità della distribuzione gratuita di materiale musicale per mezzo della rete. In realtà, tale scambio di materiale musicale che avviene quotidianamente tra gli utenti della rete è chiaramente illegittimo qualora non sia autorizzato da dall’autore oppure da colui che detiene i diritti economici dell’opera. Se tale analoga tutela vale anche per le opere cinematografiche e per i filmati in generale, occorre effettuare una distinzione per quanto riguarda le opere fotografiche a seconda che abbiano o meno carattere artistico. Per la tutela di semplici opere fotografiche, infatti, occorre che la foto contenga il nome di chi detiene i diritti di utilizzazione economica, il nome dell’autore e l’anno di riproduzione: in mancanza di tali informazioni, la riproduzione dell’opera non si considera abusiva, salvo la malafede di colui che ha realizzato la riproduzione.

In definitiva, ogni opera dell’ingegno appartiene al suo autore e non è possibile copiarla o beneficiarne in alcun modo senza il consenso esplicito dello stesso autore. L’indicazione del copyright che si trova su numerose opere, infatti, rafforza e rende evidente la protezione delle stesse, con la speranza che ognuno di noi riesca a creare qualcosa di personale e non si limiti a copiare furbamente le opere dell’ingegno altrui!

Valentina Ametta

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