Condomini pet-friendly: un diritto per gli amici a 4 zampe

Diritti
Tipografia

I regolamenti condominiali non possono più contenere norme che vietino il possesso o la detenzione di animali domestici, questo ha consacrato la riforma.

Nelle case della penisola ne vivono più di 60 milioni. In Emilia-Romagna, dove la popolazione residente è di 4,5 milioni, sono quasi 900 mila i cani iscritti all’anagrafe. Da tali cifre si coglie la ragione dell’interesse delle amministrazioni pubbliche ad una maggior tutela dei rapporti instaurati dai cittadini con gli animali domestici: basti pensare che dal 2012, il Comune di Bologna, nella realizzazione del Piano Freddo, ha deciso di aprire i dormitori pubblici anche ai cani dei senza tetto, mentre la Giunta Regionale Emiliana è stata una delle prime a promuovere la presenza degli animali da affezione negli ospedali.

Tuttavia, sul piano dei rapporti tra privati cittadini, spesso l’amico fido è stato oggetto di controversie, soprattutto fra i condomini dello stesso stabile. I regolamenti condominiali potevano infatti impedire di tenere gli animali nelle abitazioni private. Il divieto non poteva tuttavia essere contenuto negli ordinari regolamenti approvati nelle assemblee a maggioranza dei partecipanti, ma doveva essere previsto in quelli di natura contrattuale, deliberati cioè all’unanimità.

Dal giugno 2013 la riforma condominiale, recependo questa realtà, attraverso la ratifica della Convenzione Europea per la protezione degli animali da compagnia, ha introdotto un V comma all’art. 1138 c.c.: “le norme del regolamento non possono vietare di possedere o detenere animali domestici”. Grazie al nuovo contenuto, il legislatore ha di fatto eliminato quella che era comunemente percepita una limitazione ai diritti e poteri dei condomini sulle loro proprietà.

L’incognita residuava per quei regolamenti posti in essere pre-riforma in relazione all’efficacia retroattiva della norma. Un’iniziale tesi giurisprudenziale restrittiva non considerava infatti il progresso del diritto e la valorizzazione del rapporto uomo-animale, già invece consolidato in Europa. Oggi invece questa nuova sensibilità sociale ha determinato non solo una lettura costituzionalmente orientata, ma anche una valutazione dei presupposti e intenti che hanno ispirato il legislatore a innovare la materia. 

Negli ultimi anni vi è stato un costante riconoscimento dell’animale quale membro effettivo della famiglia: sono innumerevoli le pronunce che affermano il diritto di visita in carcere al cane del detenuto o al paziente ricoverato. Tale eco non è altro che il riflesso delle propensioni umane: in base ai dati Eurispes 2016, più della metà delle famiglie (43,3%) vive con un animale in casa. Per tale ragione, è inevitabile che il nuovo art. 1138 c.c. vincoli anche i regolamenti pre-riforma, determinando la nullità delle clausole impeditive sul possesso di animali domestici. 

Maria Claudia Pàntano

Condividi

Submit to FacebookSubmit to Twitteristagram logo
BLOG COMMENTS POWERED BY DISQUS